Data: 11/04/2014
Riferimento: Lavinia Vincenzi
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza 9 aprile 2013, n. 27986, hanno ribadito il seguente principio di diritto:
“La disposizione di cui all’art. 2751-bis, numero 3), cod. civ. – secondo la quale «Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti: […] 3) le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l’ultimo anno di prestazione e le indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo» – deve essere interpretata, in conformità con l’art. 3 Cost. ed in sintonia con la ratio dello stesso art. 2751-bis cod. civ., nel senso che il privilegio dei crediti ivi previsto non assiste i crediti per provvigioni spettanti alle società di capitali che eserciti l’attività di agente.”
Si riporta il testo integrale della sentenza (Scarica PDF).