L’Agenzia delle Entrate ha diffuso la circolare n. 3/E del 16 aprile 2025, illustrativa delle modifiche introdotte dal D.lgs. 18 settembre 2024 n. 139 sul Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni (TUS).
Di seguito uno schema riepilogativo delle principali novità.
Oggetto dell’imposta | Art. 1 TUS | Sono oggetto di imposta sulle successioni e donazioni, oltre ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte o per donazione, i trasferimenti di beni e diritti a titolo gratuito, nonchè quelli derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione, con esenzione dall’imposta delle liberalità d’uso di cui all’art. 770 c. 2 c.c.. |
Ufficio competente per l’applicazione dell’imposta | Art. 6 TUS | È competente per l’applicazione dell’imposta:
• l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione era l’ultima residenza del defunto; • l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione era stata fissata l’ultima residenza in Italia del defunto, se residente all’estero; • l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Roma se l’ultima residenza è sconosciuta. |
Autoliquidazione dell’imposta | Art. 27 c. 2 TUS | L’imposta di successione è autoliquidata dai soggetti obbligati al pagamento in base alla dichiarazione di successione.
Il pagamento dell’imposta è effettuato entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione di successione. Ciascun Ufficio controlla la regolarità dell’autoliquidazione dell’imposta e dei corrispondenti versamenti, provvedendo alla liquidazione dell’imposta e, se del caso, ai rimborsi eventualmente spettanti in base alle dichiarazioni presentate e/o alla correzione di eventuali errori materiali rilevati nelle stesse. Qualora l’Ufficio rilevi la debenza di una maggiore imposta principale, lo stesso notifica apposito avviso di liquidazione nel termine di decadenza di due anni dalla data di presentazione della dichiarazione della successione, dal quale risultano le correzioni e le esclusioni effettuate. |
Svincolo delle attività cadute in successione in favore dell’unico erede di età non superiore a ventisei anni | Art. 48 TUS | Le banche e gli altri intermediari finanziari, anche prima della presentazione della dichiarazione di successione, devono consentire lo svincolo delle attività cadute in successione se:
• la richiesta proviene dall’unico erede che alla data della relativa presentazione abbia età inferiore o uguale a ventisei anni (il requisito è rispettato in caso di compimento dei ventisei anni il giorno dell’inoltro della richiesta); • in presenza di altri coeredi, questi abbiano già formalmente rinunciato all’eredità; • il relictum ricomprende beni immobili; • la richiesta di svincolo è formulata nei limiti delle somme necessarie al pagamento delle imposte catastali, ipotecarie e di bollo. Lo svincolo non può essere domandato per l’assolvimento di altre imposte e/o tasse non espressamente richiamate dalla norma in discorso. |
Determinazione dell’imposta | Art. 7 TUS | Ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono applicate le seguenti franchigie sul valore complessivo netto dei beni e dei diritti devoluti:
• 4%, se a favore di coniuge o parenti in linea retta su valore complessivo netto eccedente € 1.000.000,00 per ciascun beneficiario; • 6%, se a favore di fratelli o sorelle su valore complessivo netto eccedente € 100.00,00 per ciascun beneficiario; • 6%, se a favore di altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonchè degli affini in linea collaterale fino al terzo grado; • 8%, se a favore di altri soggetti. Se il beneficiario è persona con disabilità riconosciuta, l’imposta si applica solo sulla parte di valore della quota o del legato che supera l’ammontare di € 1.500.000,00 |
Modalità di presentazione della dichiarazione di successione | Art. 28 TUS | La dichiarazione di successione deve essere presentata telematicamente con le modalità stabilite con provvedimento del direttore generale dell’Agenzia delle Entrate.
È consentito ai soggetti non residenti di spedire la dichiarazione mediante lettera raccomandata e la dichiarazione si intende presentata il giorno della relativa spedizione. La dichiarazione deve altresì essere presentata dal trustee, in caso di trustee testamentario, entro 12 mesi dal giorno di conoscenza legale della nomina. La dichiarazione di successione deve essere redatta, a pena di nullità, su apposito modello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate. |
Limiti alla deducibilità dei debiti | Art. 22 TUS | I debiti contratti dal de cuius nei sei mesi antecedenti la morte, ed assolti, possono essere detratti se:
• relativi all’acquisto di beni soggetti ad imposta, indicati nella dichiarazione di successione o di beni distrutti o perduti per causa non imputabile al defunto; • debiti tributari o debiti risultanti da atti aventi data certa anteriore di almeno sei mesi all’apertura della successione; • relativi a spese di mantenimento e spese mediche e chirurgiche, sostenute per sé o per i familiari a carico. |
Liberalità indirette | Art. 56 bis TUS | L’accertamento delle liberalità indirette diverse dalle donazioni ai sensi dell’art. 782 c.c. – e da quelle risultanti da atti di donazione effettuati all’estero in favore di residenti – può essere effettuato esclusivamente quando l’esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi. |
Disciplina del coacervo | Art. 57 TUS | Ai soli fini delle franchigie di cui all’art. 56 TUS, il valore attualizzato delle donazioni anteriormente effettuato dal donante a favore del donatario deve essere idealmente sommato al valore delle quote spettanti o dei beni e diritti oggetto della donazione. |
Esonero dal regime di responsabilità solidale | Art. 36, c. 5 bis TUS | Non si applica il regime di responsabilità solidale passiva ai fini del pagamento dell’imposta sulle successioni e donazioni nonchè delle imposte ipotecaria e catastale ai beneficiari di trasferimenti non soggetti all’imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale ai sensi dell’art. 3 del TUS e dell’art. 82 c. 2 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (“Codice del Terzo Settore”). |
Sanzioni sulle imposte di successione | Art. 50 TUS
Art. 51 TUS |
L’omessa presentazione della dichiarazione di successione è punita con sanzione pari al 120% dell’imposta liquidata dall’Ufficio.
La presentazione della dichiarazione con un ritardo non superiore a trenta giorni è punita con una sanzione del 45% dell’imposta liquidata dall’Ufficio. La dichiarazione infedele è punita: • con una sanzione pari all’80% della differenza tra l’imposta effettivamente dovuta e quella dichiarata nelle ipotesi di cui al comma 1 dell’art. 51 TUS; • con una sanzione da € 250,00 a € 1.000,00 nelle ipotesi di cui al comma 3 dell’art. 51 TUS.
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Le disposizioni come sopra modificate trovano applicazione, in via generale, per le successioni aperte e gli atti a titolo gratuito fatti a partire dal 1° gennaio 2025.
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Avv. Carlotta Varesio