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19 Feb 2026

RISPOSTA N. 81/2026 TRUST ESTERO E INTERPOSIZIONE FISCALE: L’AGENZIA DELLE ENTRATE RIBADISCE LA CENTRALITÀ DELL’EFFETTIVO SPOSSESSAMENTO

 

Con la risposta a interpello n. 81/2026, l’Agenzia delle Entrate conferma il proprio approccio sostanzialistico in tema di qualificazione fiscale dei trust esteri

Il caso esaminato riguarda una persona fisica non residente in Italia, beneficiaria primaria di un trust irrevocabile e discrezionale istituito secondo la legge del Delaware, con durata parametrata alla vita dell’istante. La contribuente, intendendo trasferire la propria residenza fiscale in Italia, chiedeva conferma che il trust fosse qualificabile come soggetto passivo autonomo, non interposto ai sensi dell’art. 37, co. 3, D.P.R. 600/1973.

A sostegno di tale tesi, la contribuente evidenziava la piena discrezionalità del trustee, l’assenza di poteri di nomina e revoca in capo all’istante e l’indipendenza dei soggetti coinvolti.

L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, non ha condiviso tale impostazione e, richiamando la propria prassi consolidata – in particolare la circolare n. 61/E del 2010 —, ha ribadito che, ove il potere di gestire e disporre dei beni permanga anche solo in parte in capo al disponente, e non si verifichi il reale spossessamento, il trust deve considerarsi inesistente ai fini dell’imposizione sui redditi.

La risposta in commento attribuisce rilievo determinante all’effettività dell’assetto negoziale, superando ogni valutazione meramente formale. In tale prospettiva, né la presenza di un trustee indipendente né l’irrevocabilità del trust sono elementi sufficienti a escludere l’interposizione, qualora permangano in capo al disponente o ai beneficiari poteri idonei a incidere – anche solo potenzialmente – sulla gestione o sulla destinazione dei beni.

In definitiva, la risposta n. 81/2026 dell’Agenzia delle Entrate ribadisce con chiarezza che, ai fini fiscali italiani, la validità del trust non può prescindere da un effettivo spossessamento dei beni e da una reale autonomia gestionale, pena la riqualificazione della struttura come mera interposizione, con conseguenze fiscali particolarmente incisive per il contribuente

Dott.ssa Alessia Pasin