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31 Mar 2025

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione affermano la validità del mutuo solutorio

 

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5841 del 5 marzo 2025, hanno risolto un importante contrasto giurisprudenziale in materia di mutuo solutorio, affermandone validità ed idoneità a valere quale titolo per l’esecuzione forzata.

Il caso sottoposto all’esame della Suprema Corte riguardava un’opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da una banca sulla base di un mutuo fondiario, nel contesto del quale le somme erogate erano state immediatamente utilizzate dalla stessa per estinguere precedenti esposizioni debitorie – rinvenienti da altri e pregressi contratti di mutuo – dei mutuatari nei confronti della banca medesima.

 

L’ordinanza interlocutoria

Con l’ordinanza interlocutoria n. 18903 del 10/07/2024 la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite ponendo tre specifici quesiti: i) la validità o meno del c.d. mutuo solutorio; ii) in caso affermativo, l’idoneità dello stesso a valere quale titolo esecutivo; e iii) la possibilità di dare risposta positiva ai primi due quesiti anche nel caso in cui il ripianamento delle passività mediante le somme erogate in mutuo, con operazione di giroconto, sia operato dalla banca “autonomamente e immediatamente“, vale a dire in assenza di un effettivo consenso o di atti dispositivi del mutuatario.

 

Il pregresso contrasto giurisprudenziale 

Prima dell’intervento delle Sezioni Unite, si registravano in materia due orientamenti contrapposti.

Secondo il primo orientamento, maggioritario (sostenuto da Cass. n. 5193/1991, n. 1945/1999, n. 23149/2022, n. 37654/2021), il mutuo solutorio è da ritenersi pienamente valido, atteso che: i) l’accredito su conto corrente delle somme erogate è sufficiente a integrare la datio rei giuridica propria del mutuo; ii) il perfezionamento del contratto avviene con la messa a disposizione della somma, indipendentemente dal suo successivo utilizzo; iii) l’impiego delle somme per estinguere debiti pregressi non inficia la validità del contratto; iv) il mutuo solutorio non è nullo in quanto non contrario alla legge, né all’ordine pubblico.

Viceversa, secondo altro e minoritario – ma più recente – orientamento (espresso in Cass. n. 20896/2019, n. 7740/2020, n. 1517/2021): i) il mutuo solutorio configura una mera operazione contabile in dare e avere, non potendo dunque considerarsi realizzata l’effettiva traditio quando la banca si riappropria immediatamente delle somme mutuate; ii) l’operazione produce solo gli effetti del pactum de non petendo ad tempus, modificando unicamente il termine per la restituzione delle somme erogate; iii) il titolo esecutivo resta costituito dal mutuo originario e non dal successivo titolo modificativo del rapporto.

 

La soluzione delle Sezioni Unite

Le Sezioni Unite hanno aderito al primo dei due orientamenti in contrasto, privilegiando un metodo di analisi logico-giuridica della fattispecie.

La Corte ha invero chiarito che l’espressione “mutuo solutorio” non definisce una figura contrattuale atipica; ha anzi valenza meramente descrittiva di un particolare utilizzo del mutuo. L’accredito in conto corrente determina di per sé un effetto non solo contabile ma anche economico e giuridico, costituendo posta attiva del patrimonio dell’intestatario del conto.

Quindi:

  • il perfezionamento del contratto di mutuo avviene in tutto e per tutto con la messa a disposizione giuridica delle somme tramite accredito su conto corrente;
  • la destinazione solutoria è atto dispositivo distinto ed estraneo alla fattispecie contrattuale in considerazione;
  • il mutuo solutorio, in presenza dei requisiti ex art. 474 c.p.c., costituisce valido titolo esecutivo ai fini dell’esecuzione forzata.

La Corte ha infine precisato che eventuali condotte abusive della banca (come l’utilizzo non autorizzato delle somme) possono essere contrastate con gli specifici rimedi restitutori o risarcitori, senza che ciò infici la validità del contratto di mutuo validamente perfezionatosi con l’accredito delle somme.

La decisione ha il pregio di aver fatto chiarezza su una questione di grande rilevanza pratica, fornendo certezza agli operatori sulla validità di un’operazione frequentemente utilizzata nella prassi bancaria per la gestione e ristrutturazione delle esposizioni debitorie.

 

Avv. Carlotta Varesio

 

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