Pubblichiamo il testo dello schema di decreto legislativo di attuazione delle delega al governo per la riforma fiscale, afferente all’imposta sulle successioni e donazioni.
Si tratta solo dello schema di provvedimento e non ne sono quindi escludibili revisioni. Nondimeno, può essere interessante notare fin da ora quanto ivi è stato scritto con particolare riferimento ai trust ed ai trasferimenti di aziende o partecipazioni in società.
Quanto al trust, si può cogliere nello schema di decreto legislativo un intervento di razionalizzazione e di sistematizzazione della disciplina per definire in via normativa la rilevanza dell’istituto ai fini dell’applicazione dell’imposta di successione e donazione, attualmente rimessa alla prassi e alla giurisprudenza.
In particolare, è inserito nell’art. 2 del TUS il comma 2-bis), che definisce le regole di territorialità dei trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione, in linea con quelle previste dal medesimo art. 2 per gli altri trasferimenti a causa di morte o per donazione.
Il nuovo comma 2-bis prevede, segnatamente, che, qualora il disponente del trust sia residente nello Stato al momento della separazione patrimoniale, l’imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti ai beneficiari mentre, qualora il disponente non sia residente in Italia al momento della separazione patrimoniale, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e diritti trasferiti al beneficiario esistenti nel territorio dello Stato.
Il nuovo art. 4-bis inserito nel Tus indica la fattispecie fiscalmente rilevante, individuandola nel trasferimento “finale” a favore dei beneficiari, in linea con l’orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità e accolto anche dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 34 del 2022. La norma dispone, conseguentemente, che le franchigie e le aliquote d’imposta applicabili siano individuate in base al rapporto di coniugio o di parentela esistente tra disponente e beneficiario all’atto del trasferimento e che, ai fini dell’autoliquidazione dell’imposta, il beneficiario denunci il trasferimento ai sensi dell’all’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
È, tuttavia, introdotta (art. 4-bis, comma 3) la possibilità per il disponente, ovvero nel caso di trust testamentari per il trustee, di versare il tributo in modo volontario e anticipato, al momento del conferimento dei beni ovvero dell’apertura della successione, consentendo così ai contribuenti una più certa programmazione fiscale e all’Erario un incasso anticipato rispetto al momento in cui saranno trasferiti i beni e i diritti ai beneficiari. In tal caso l’imposta è determinata con riferimento al valore dei beni al momento del conferimento e al rapporto esistente tra disponente e beneficiario in tale momento, con la precisazione che, qualora i beneficiari non siano individuati, si applica l’aliquota più elevata senza tener conto franchigie. Per evitare incertezze interpretative sugli effetti del pagamento anticipato, è previsto che l’imposta pagata dal disponente o dal trustee in sede di dichiarazione di successione deve considerarsi pagata a titolo definitivo e non è restituita neanche nei casi in cui non si realizzi il trasferimento a favore del beneficiario. La possibilità di opzione per il pagamento anticipato dell’imposta è estesa anche ai trust già costituiti in modo da garantire una parità di trattamento. Infine, si prevede che con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate siano stabilite le modalità di applicazione della norma e siano definiti gli adempimenti a carico del trustee o del beneficiario.
Quanto ai trasferimenti di aziende o partecipazioni, lo schema interviene sui trasferimenti eseguiti a favore dei discendenti o del coniuge, ribadendo le agevolazioni finalizzate al mantenimento dell’integrità dell’impresa familiare.
In particolare, attraverso la modifica del comma 4-ter dell’articolo 3, sono definiti in modo più puntuale il perimetro e le condizioni dell’agevolazione in relazione alle diverse tipologie di trasferimenti agevolati.
In relazione al trasferimento di quote sociali e azioni di soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, la norma novellata precisa che il beneficio spetta sia nel caso in cui per effetto del trasferimento è acquisito il controllo ai sensi dell’art. 2359, primo comma, numero 1), del Codice civile, sia nel caso in cui per effetto del trasferimento è integrato un controllo già esistente.
La nuova formulazione, inoltre, indica in modo puntuale le ipotesi in cui l’agevolazione è subordinata alla prosecuzione dell’attività e quelle in cui è subordinata al mantenimento della posizione di controllo o della titolarità della quota.
A tal fine è stabilito che:
– nel caso di trasferimento di azienda o di ramo di essa, il beneficio spetta a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento;
– in caso di trasferimento di quote sociali e azioni di società di capitali, di cui all’art. 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, il beneficio spetta a condizione che gli aventi causa mantengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento;
– in caso di trasferimento di quote di società di persone, il beneficio spetta a condizione che gli aventi causa detengano la titolarità delle quote per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.
Il comma 4-ter dell’art. 3, infine, è integrato per stabilire che per i trasferimenti di azioni e quote sociali di società non residenti l’agevolazione spetta solo se si tratta di società residenti in Paesi appartenenti all’Unione europea o nello Spazio economico europeo o in Paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni e alle medesime condizioni previste per i trasferimenti di quote sociali e azioni di soggetti residenti.