In data 10 maggio 2022 la Commissione dell’Unione Europea ha adottato il Regolamento n. 720/2022, modificando la disciplina relativa agli accordi verticali tra imprese e relative restrizioni contenuta nel Regolamento n. 330/2010, con particolare focus sull’applicabilità dell’art. 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) in tale ambito, adattando le disposizioni in materia all’evoluzione dei mercati di riferimento, soprattutto alla luce dell’avvento della c.d. digital age.
Le Linee Guida allegate al Regolamento contengono disposizioni volte a consentire alle imprese di effettuare le proprie valutazioni circa la conformità degli accordi verticali conclusi alle regole comunitarie sulla concorrenza, e dunque ad incentivare la corretta applicazione del menzionato art. 101 TFUE.
In particolare, ai paragrafi n. 3.2 e ss. le Linee Guida chiariscono, tra il resto, quali categorie di contratti di agenzia ricadano nell’ambito di applicazione del Regolamento n. 720/2022 e quali, al contrario, ne siano esclusi.
Il Regolamento entra in vigore il 1° giugno 2022 ed avrà efficacia sino al 31 maggio 2034.
Il Regolamento n. 720/2022
L’art. 101 TFUE dispone al primo comma che sono incompatibili con il buon funzionamento del mercato interno, e dunque vietati, gli accordi tra imprese, le decisioni di associazioni tra imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri, se aventi per oggetto o per effetto l’impedimento, la restrizione o la distorsione del gioco della concorrenza all’interno del mercato comunitario.
L’art. 2 del Regolamento in commento prevede che il divieto imposto dal primo comma dell’art. 101 TFUE non trovi applicazione con riferimento agli accordi verticali, per tali intendendosi quegli accordi o quelle pratiche concordate tra due o più imprese, operanti ciascuna, ai fini dell’accordo o della pratica concordata, ad un livello differente della catena di produzione o di distribuzione, e che si riferiscono alle condizioni in base alle quali le parti possono acquistare, vendere o rivendere determinati beni o servizi, e ciò solo nella misura in cui contengano le cc.dd. restrizioni verticali, consistenti nelle restrizioni della concorrenza di cui all’art. 101 comma primo TFUE.
Al paragrafo 3.1(25) delle Linee Guida allegate al Regolamento è specificato che le disposizioni ivi contenute si riferiscono unicamente agli accordi ricompresi nell’ambito di applicabilità dell’art. 101 TFUE; sono in primo luogo esclusi gli accordi che non sono in grado di pregiudicare sensibilmente il commercio tra Stati membri, e cioè quegli accordi con riferimento ai quali non siano superate le seguenti soglie: i) la quota di mercato aggregata riconducibile alle parti dell’accordo su qualsiasi mercato rilevante all’interno dell’Unione, interessato dall’accordo, è inferiore al 5%; e ii) il fatturato annuo del fornitore generato con i prodotti oggetto dell’accordo è inferiore a 40 milioni di Euro. Sono altresì esclusi dall’ambito di applicabilità dell’art. 101 TFUE e del Regolamento in commento gli accordi verticali che non siano idonei ad alterare sensibilmente la concorrenza, per tali intendendosi quegli accordi conclusi da imprese non concorrenti ove la quota di mercato detenuta da ciascuna delle parti dell’accordo non superi il 15% in nessuno dei mercati rilevanti interessati dall’accordo stesso, seppure con le eccezioni di cui al paragrafo 3.1(26).
A norma del comma quarto dell’art. 2 del Regolamento, l’esenzione di cui al comma primo non trova applicazione con riferimento agli accordi verticali conclusi tra imprese – effettivamente o potenzialmente – concorrenti, a meno che le stesse non concludano un accordo verticale non reciproco, ovvero a meno che non ricorra una delle seguenti condizioni: i) il fornitore opera, a monte, come produttore, importatore o grossista e, a valle, come importatore, grossista o distributore di beni, mentre l’acquirente opera a valle come importatore, grossista o distributore e non è un’impresa concorrente a monte, livello al quale acquista i beni oggetto del contratto; o ii) il fornitore è un prestatore di servizi a differenti livelli della catena commerciale, mentre l’acquirente fornisce i propri beni o servizi al livello del commercio al dettaglio e non è un’impresa concorrente al livello della catena commerciale in cui acquista i servizi oggetto del contratto.
L’art. 4 del Regolamento individua, invece, le restrizioni che eliminano il beneficio dell’esenzione per categoria – cc.dd. restrizioni fondamentali – disponendo che l’esenzione di cui all’art. 2 non si applica agli accordi verticali che, direttamente o indirettamente, abbiano per oggetto: i) la restrizione della facoltà dell’acquirente di determinare il proprio prezzo di vendita (fatta salva la possibilità di imporre o raccomandare un prezzo massimo); ii) qualora il fornitore gestisca un sistema di distribuzione esclusiva, la restrizione relativa al territorio in cui, o ai clienti ai quali, il distributore esclusivo può vendere attivamente o passivamente i beni o servizi oggetto del contratto, fatte salve le eccezioni di cui ai punti nn. 1-5 par. b); iii) qualora il fornitore gestisca un sistema di distribuzione selettiva, la restrizione relativa al territorio in cui o ai clienti ai quali i membri del sistema possono attivamente o passivamente vendere i beni o i servizi oggetto del contratto (eccettuate le restrizioni di cui ai punti nn. 1-5 par. c), ovvero la restrizione delle forniture incrociate tra i membri del sistema di distribuzione selettiva, ovvero ancora la restrizione delle vendite attive o passive agli utenti finali da parte dei membri di distribuzione selettiva operanti a livello del commercio al dettaglio; iv) qualora il fornitore non utilizzi né un sistema di distribuzione esclusiva né un sistema di distribuzione selettiva, la restrizione relativa al territorio in cui o al gruppo di clienti ai quali un acquirente può vendere attivamente o passivamente i beni o servizi oggetto del contratto, eccettuate le restrizioni di cui ai punti nn. 1-5 par. d); v) la pratica di impedire l’uso efficace di internet da parte dell’acquirente o dei suoi clienti per vendere i beni o servizi oggetto del contratto; vi) la restrizione, pattuita tra un fornitore di componenti e un acquirente che incorpora tali componenti, della facoltà del fornitore di vendere tali componenti come pezzi di ricambio.
Inoltre, all’art. 5 è espressamente stabilito che non godono dell’esenzione di cui all’art. 2 gli accordi verticali che impongano: i) obblighi di non concorrenza di durata indeterminata o superiore a cinque anni; ii) l’obbligo di non produrre, acquistare, vendere o rivendere determinati beni o servizi in capo all’acquirente, una volta giunto a scadenza l’accordo; iii) l’obbligo di non vendere marchi di particolari fornitori concorrenti, in capo ai membri di un sistema di distribuzione selettiva; iv) l’obbligo che impedisca agli acquirenti di servizi di intermediazione online di offrire, vendere o rivendere beni o servizi agli utenti finali a condizioni più favorevoli attraverso servizi di intermediazione online concorrenti.
Le disposizioni delle Linee Guida in materia di contratti di agenzia
Nei paragrafi n. 3.2. e ss. delle Linee Guida, la Commissione ha chiarito quali contratti di agenzia rientrino nell’ambito di applicabilità dell’art. 101 TFUE, e quali no.
Trovando l’articolo appena menzionato applicazione nell’ambito degli accordi conclusi tra imprese o inseriti nell’ambito di decisioni di associazioni tra imprese, il divieto dal medesimo imposto non opera con riguardo a quei contratti di agenzia – recanti disposizioni rilevanti ai fini della disciplina in commento – con riferimento ai quali, nel rapporto con il proprio preponente, l’agente non agisce quale operatore economico indipendente. Pertanto, esulano dall’ambito di applicabilità dell’art. 101 primo comma TFUE i contratti di agenzia conclusi con l’agente che non assuma alcun rischio economico o commerciale significativo in relazione ai contratti conclusi o negoziati per conto del preponente. E così, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in tutti i casi in cui: i) l’agente non acquisti la proprietà dei beni acquistati o venduti in esecuzione del contratto di agenzia; ii) l’agente non contribuisca ai costi relativi alla fornitura o all’acquisto dei beni o servizi oggetto del contratto, compresi i costi di trasporto dei beni; iii) l’agente non custodisca a proprie spese i beni oggetto dei contratti conclusi per conto del preponente; iv) l’agente non assuma la responsabilità per l’inadempimento delle obbligazioni scaturenti dai contratti conclusi per conto del preponente; v) l’agente non assuma la responsabilità nei confronti dei clienti o di altri terzi per perdite o danni derivanti dalla fornitura di beni o servizi oggetto dei contratti conclusi per conto del preponente; vi) l’agente non si obblighi, direttamente o indirettamente, ad investire nella promozione delle vendite, anche attraverso contributi al budget pubblicitario del preponente o ad attività pubblicitarie o promozionali; vii) l’agente non effettui investimenti specifici per il mercato di riferimento in attrezzature, locali, formazione del personale o pubblicità; viii) l’agente non intraprenda altre attività all’interno dello stesso mercato di riferimento richieste dal preponente nell’ambito del rapporto di agenzia, se non integralmente rimborsate.
Al contrario, rientrano nell’ambito di operatività della norma in commento gli accordi tra agente e preponente in forza dei quali il primo assuma uno o più rischi rilevanti. In tale situazione, questi sarà trattato alla stregua di un’impresa indipendente e gli accordi dal medesimo conclusi con il preponente saranno trattati alla stregua di qualsiasi altro accordo verticale.
Dott.ssa Carlotta Varesio
Scarica qui il testo del Regolamento n. 720/2022 della Commissione dell’Unione Europea
Scarica qui le Linee Guida allegate al Regolamento n. 720/2022