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Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 28: la nuova azione rappresentativa

Il 23 marzo 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 28, emesso in attuazione della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, , relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori (direttiva che abroga la precedente n. 2009/22/CE).

Il provvedimento, che entrerà in vigore il 7 aprile 2023, interviene sul Codice del consumo (d.lgs. 206/2005) con l’introduzione del Titolo II.1 rubricato “Azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori (articoli da 140 ter a 140 quaterdecies).

In particolare, il decreto introduce nel Codice del Consumo l’istituto dell’azione rappresentativa (la c.d. Class Action europea) a tutela degli interessi collettivi dei consumatori nel caso di violazione di norme di diritto dell’Unione Europea che ledono o possono ledere interessi collettivi dei consumatori.

L’azione può essere esercitata solo da associazioni di consumatori e utenti inserite nell’elenco di cui all’articolo 137 del Codice del consumo, organismi pubblici nazionali (di cui all’articolo 3, n. 8, del regolamento (UE) 2017/2394) ed  enti legittimati in altro Stato membro, iscritti in apposito elenco.

Gli enti legittimati possono promuovere le azioni rappresentative senza bisogno di mandato da parte dei consumatori interessati.

La domanda si propone con ricorso davanti alla sezione specializzata in materia di impresa competente per il luogo ove ha sede la parte resistente. Il procedimento è regolato dal rito semplificato di cui al libro secondo, titolo I, capo III quater del Codice di procedura civile, in quanto compatibile.

L’azione rappresentativa, che può essere nazionale o transfrontaliera, è volta all’adozione di provvedimenti inibitori (articolo 140 octies) e provvedimenti compensativi (articolo 140 novies) nei confronti dei professionisti che violino specifiche disposizioni del diritto dell’Unione Europea.

Le disposizioni del diritto dell’Unione Europea la cui violazione comporta l’esperibilità delle azioni sono richiamate nell’ allegato II septies del decreto e riguardano: responsabilità per danno da prodotti difettosi, clausole abusive, pratiche commerciali sleali, vendita e garanzia dei beni di consumo, indicazione dei prezzi, pubblicità ingannevole, trasporti, energia elettrica e gas, telefonia mobile, turismo, commercio elettronico e servizi digitali, protezione dei dati personali, sicurezza alimentare, assicurazioni, commercializzazione a distanza di servizi finanziari, prodotti  e fondi d’investimento, credito ai consumatori, blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazioni.

Le nuove disposizioni si applicheranno a partire dal 25 giugno 2023.

Margherita Tenneriello

D.LGS. 10 MARZO 2023 N. 28

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