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I giudici della Corte di Cassazione sono stati recentemente chiamati a pronunciarsi sulla sorte delle linee di credito c.d. “autoliquidanti”, nel concordato.

Linee di credito “autoliquidanti” e concordato preventivo

I giudici della Corte di Cassazione sono stati recentemente chiamati a pronunciarsi sulla sorte delle linee di credito c.d. “autoliquidanti”, nel concordato.

Per linee di credito c.d. autoliquidanti si intendono quelle attraverso cui una banca effettua un’anticipazione di denaro a fronte dell’attestazione dell’esistenza di crediti commerciali che saranno poi incassati dall’istituto di credito stesso in virtù di un patto di compensazione accessorio al contratto bancario accompagnato o meno da un mandato all’incasso.

La questione di diritto sottoposta ai giudici di legittimità ha tratto origine dalla domanda di un’impresa ammessa al concordato preventivo, di ottenere la sospensione di tali contratti autoliquidanti ai sensi dell’art. 169 bis legge Fall. (d’ora in poi, art. 169 bis).

La risposta della Corte di Cassazione ha preso le mosse dall’analisi del prerequisito essenziale per la sospensione ex art. 162 bis: la pendenza del contratto. La Corte ha rilevato, in linea con quanto già sostenuto da parte della giurisprudenza[1] prima della riforma del 2015, come il concetto di contratto pendente sia inequivocabilmente riconducibile alla medesima nozione datane dall’art. 72, 1° comma, legge Fall., alla luce della quale si intendono pendenti quelle fattispecie negoziali che non hanno avuto compiuta esecuzione da entrambe le parti al momento della presentazione della domanda di concordato preventivo.

In questo modo, alla luce della formulazione legislativa stessa, la sospensione di cui all’art. 169 bis non è applicabile ai contratti di prestazioni corrispettive in cui una delle parti abbia già compiutamente eseguito la sua obbligazione.

Dato per assunta la nozione di tale prerequisito, i giudici di Cassazione proseguono nell’indagare il complesso tema dei contratti bancari autoliquidanti e della loro potenziale sospensione, operando una prima distinzione tra contratto quadro e singole operazioni di anticipazione.

Il contratto quadro che disciplina i singoli atti anticipatori, infatti, è indubbiamente sottoponibile alla disciplina dell’art. 169 bis, per cui può essere sciolto fino a quando non è stato raggiunto il tetto massimo convenuto tra le parti.

Una situazione ben diversa si prospetta, invece, per le singole operazioni di anticipazione già eseguite, per cui la banca non abbia ancora incassato il credito.

Con riferimento a queste ultime i giudici considerano sia le anticipazioni contro cessione di credito in garanzia pro solvendo sia quelle accompagnate da un mandato all’incasso con annesso patto di compensazione, per pervenire in entrambi i casi alla medesima soluzione, sia pur sia pur con diverse argomentazioni.

L’anticipazione contro cessione di credito in garanzia pro solvendo comporta un’immediata efficacia traslativa del credito ceduto dal cliente alla banca che, divenuta titolare, potrà disporne come meglio crede e trattenersi le somme. In questo caso gli effetti dell’operazione si esauriscono al momento del perfezionamento dell’accordo, per cui non si pongono problemi di pendenza del contratto nel momento di ammissione alla procedura concordataria.

L’anticipazione bancaria con mandato all’incasso con annesso patto di compensazione è anch’essa esaurita e non pendente nel momento in cui la banca eroga l’anticipazione, in quanto la banca in quel momento esegue per intero la prestazione. Il sol fatto che sia contemplato un patto di compensazione non vuol dire che la banca sia tenuta ad una “prestazione aggiuntiva” rientrante nel sinallagma contrattuale. Infatti, trattandosi di un mandato in rem propriam finalizzato a realizzare la funzione di garanzia, l’attività di incasso della banca attiene esclusivamente alla modalità di satisfazione del proprio credito. Se anche si volesse ritenere che l’attività di incasso dei crediti rientri tra le obbligazioni della banca, si tratterebbe, in ogni caso, di una prestazione accessoria, non idonea ad incidere sulla nozione di “compiuta esecuzione” della prestazione di cui all’art. 72 lg. Fall. (ex multis Cass. n. 3708/1983).

In entrambi casi, quindi, la banca ha esaurito la propria prestazione (quantomeno principale) effettuando l’anticipazione, per cui si ritiene inapplicabile l’art. 169 bis alle singole operazioni di anticipazione ancora in corso.

La Corte di Cassazione, inoltre, svolge un interessante ragionamento deduttivo a contrario riportando il testo dell’introducendo Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza, nello specifico l’art. 97, comma 14, del d.lgs. 14/2019. Tale norma afferma che costituisce prestazione principale di un contratto di finanziamento bancario anche la riscossione. È evidente che si tratta di un enunciato dal carattere del tutto innovativo, che ammette la pendenza dei contratti di finanziamento bancario e la conseguente possibilità di scioglimento.

Il fatto stesso che il legislatore sia intervenuto in modo così chiaro su un tema tanto dibattuto per dissipare ogni dubbio, viene quindi visto dai giudici di Cassazione come prova del fatto che la normativa attuale sia invece da leggere nel senso dell’inapplicabilità dell’art. 169 bis alle singole operazioni di anticipazione.

In ultimo, la Corte si interroga sulla effettiva sussistenza di un dovere da parte della banca di restituzione delle somme al creditore, in presenza di un patto di compensazione.

In questo senso i giudici sottolineano che sussiste un collegamento negoziale e funzionale tra il contratto di anticipazione e il mandato all’incasso con patto di compensazione che da luogo ad un unico rapporto negoziale, determinando l’applicazione dell’istituto della compensazione impropria con conseguente inoperatività del principio di cristallizzazione dei crediti. Per questo motivo è irrilevante che l’incasso sia avvenuto dopo l’apertura del concordato preventivo.

Se invece non ci fosse stato alcun patto di compensazione, sarebbe venuto meno il collegamento negoziale di cui sopra, la conseguente unicità del rapporto negoziale e si sarebbero dovute applicare le norme di compensazione in senso stretto e l’art. 56 legge Fall.

Tutto ciò premesso, la Corte conclude affermando che l’esistenza del patto di compensazione e l’operatività dell’istituto della c.d. compensazione impropria consente alla banca di trattenere legittimamente le somme riscosse dopo l’apertura del concordato preventivo.

In conclusione, ai giudici di Cassazione va il vanto di aver tentato di delineare una regola di diritto chiara in modo da mettere fine alle numerose controversie interpretative relativamente alla sospensione delle linee di credito autoliquidanti in sede di concordato preventivo.

Allo stesso tempo, però, è evidente che si tratta di una constatazione dalla vita breve, un’effimera presa di posizione per l’oggi, quando il domani, una volta incardinatosi il nuovo Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza, sarà del tutto differente.

Elena Scavino

[1]  App. Milano, 29 gennaio 2015, in www.ilcaso.it; App. Venezia, 26 novembre 2014, ibidem; Trib. Milano, 30 ottobre 2014, ibidem.