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Con un recente arresto, la Nona Sezione della Corte di Giustizia Europea, trovatasi a decidere un rinvio pregiudiziale sottopostole da un Giudice del Tribunal de commerce de Paris, ha fatto chiarezza sull’uniformità a livello europeo dei requisiti la cui ricorrenza in un rapporto contrattuale ne impone la qualifica in termini di agenzia commerciale.

La Corte di Giustizia Europea sull’uniformità a livello europeo dei requisiti per la qualifica di agente commerciale (C-828/18)

Con un recente arresto, la Nona Sezione della Corte di Giustizia Europea, trovatasi a decidere un rinvio pregiudiziale sottopostole da un Giudice del Tribunal de commerce de Paris, ha fatto chiarezza sull’uniformità a livello europeo dei requisiti la cui ricorrenza in un rapporto contrattuale ne impone la qualifica in termini di agenzia commerciale.
Il Tribunal de commerce de Paris, adito da una società francese per l’accertamento della sua qualità di agente commerciale, dopo aver rilevato che l’articolo L. 134-1 del Code de Commerce, riprendendo i termini dell’art. 1, § 2°, della Direttiva CEE n. 86/653,definisce l’agente come il mandatario incaricato di trattare ed eventualmente stipulare contratti di vendita, aveva riscontrato un conflitto nell’interpretazione del termine trattare da parte dei giudici francesi, riassunto nel seguente quesito pregiudiziale presentato alla Corte di Giustizia Europea con il caso n. C-828/18:
“Se l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva (86/653) debba essere interpretato nel senso che un intermediario indipendente, che agisca in qualità di mandatario in nome e per conto del suo mandante e che non abbia il potere di modificare le tariffe e le condizioni contrattuali dei contratti di vendita del suo preponente, non è incaricato di trattare detti contratti ai sensi di tale articolo e non potrebbe di conseguenza essere qualificato come agente commerciale e godere dello status previsto dalla direttiva”.
Nell’analizzare la questione pregiudiziale, la Corte di Giustizia ha rilevato che un soggetto può essere qualificato come agente commerciale se sussistono tre condizioni: la qualità di intermediario indipendente, l’esistenza di un vincolo contrattuale permanente con il preponente e, per quanto qui d’interesse, l’esercizio di un’attività che consista o nel trattare la vendita o l’acquisto di merci per il preponente o nel trattare e concludere tali operazioni in nome e per conto di quest’ultimo.
Mancando nella direttiva una definizione del termine “trattare”, la sua portanza ed il suo significato sono stati definiti dalla Corte mediante l’analisi dei termini che, nelle altre versioni linguistiche dell’articolo 1, § 2° della Direttiva, sono stati usati per definire il medesimo concetto. Ad esempio, nelle versioni tedesca e polacca viene utilizzato un termine traducibile con la locuzione “fungere da intermediario”.
Dall’analisi linguistica operata dalla Corte è emerso, dunque, che, l’art. 1 della Direttiva CE n. 86/653 non richieda necessariamente che l’agente commerciale possa fissare il prezzo delle merci, posto che, anche senza tale potere, l’agente è in grado di svolgere le principali attività descritte nella Direttiva.
La pronuncia in commento, sicuramente più rilevante per l’interpretazione del diritto francese che di quello italiano, rappresenta comunque un arresto importante per quanto riguarda l’uniformità della definizione di “agente commerciale” nel Diritto dei paesi dell’Unione Europea.

Luca Tabellini