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Corte di Giustizia

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea si pronuncia sull’indennità dell’agente commerciale dopo l’estinzione del contratto

Con la sentenza del 23 marzo 2023 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata sulla domanda del Nejvyšší soud (Corte suprema della Repubblica ceca) di interpretazione dell’articolo 17 paragrafo 2 lettera a), della direttiva 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti.

La sentenza della Corte trae origine dalla domanda proposta da un agente per ottenere la condanna del preponente al pagamento l’indennità di cessazione rapporto dovutagli ai sensi dell’articolo 669, paragrafo 1, del Codice del commercio ceco, che recepisce l’art. 17 paragrafo 2 lettera a), della direttiva 86/653.

Il giudice di primo grado aveva respinto detta domanda motivando la non spettanza dell’indennità all’agente sulla base del fatto che quest’ultimo non avesse dimostrato che, dopo l’estinzione del contratto di agenzia, il preponente conservava sempre vantaggi sostanziali risultanti dalle operazioni con i clienti da lui acquisiti come disposto dal suddetto articolo. La decisione è stata confermata dal giudice d’appello e l’agente ha proposto ricorso per cassazione dinnanzi alla Corte suprema della Repubblica ceca, la quale ne ha infine investito la Corte di Giustizia dell’Unione Europea per ottenere l’interpretazione dell’art. 17 paragrafo 2 lettera a) della direttiva 86/653 e sapere se l’espressione “provvigioni che l’agente commerciale perde”, ai sensi dell’articolo 17 debba essere interpretata nel senso che sono tali anche le provvigioni per la conclusione di contratti che l’agente di commercio avrebbe potuto procacciare se il contratto di agenzia commerciale fosse proseguito con i clienti da lui procurati al preponente o con i quali ha sensibilmente sviluppato gli affari. In caso di risposta affermativa, a quali condizioni tale conclusione si imponga anche per quanto riguarda le cosiddette provvigioni una tantum per la conclusione di un contratto.

La Corte di Giustizia, nell’esaminare la prima questione, ha preliminarmente proceduto all’inquadramento della normativa di riferimento. L’articolo 17 della direttiva 86/653 disciplina le condizioni per cui un agente commerciale ha diritto a un’indennità dopo l’estinzione del contratto di agenzia e contiene precisazioni sulle modalità di calcolo di tale indennità. Il paragrafo 2, lettera a) di detto articolo precisa che il pagamento dell’indennità dovuta all’egente deve essere equo, per cui deve essere calcolato tenendo conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l’agente commerciale perde e che risultino dagli affari con tali clienti.

Riprendendo quanto osservato dall’avvocato generale nelle sue conclusioni, la Corte spiega che il diritto dell’agente ad avere un’indennità sorge se sono soddisfatte due condizioni cumulative: deve aver procurato nuovi clienti al preponente, o sviluppato sensibilmente gli affari con i clienti esistenti e il preponente deve beneficiare di sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con i clienti. Tali vantaggi sono quelli che il preponente continua a trarre dopo l’estinzione del contratto di agenzia, derivanti dai rapporti sviluppati tra l’agente e i clienti durante l’esecuzione del contratto. A detti vantaggi corrispondono le provvigioni che l’agente commerciale perde e che risultano dai rapporti sviluppati con i clienti, che devono essere prese in considerazione perché il calcolo dell’indennità alla quale l’agente commerciale ha diritto dopo l’estinzione del contratto sia equo e quindi tenga conto di tutte le circostanze relative al contratto d’agenzia.

Pertanto, le “provvigioni che l’agente commerciale perde”, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, della direttiva 86/653, sono quelle che l’agente commerciale avrebbe dovuto ricevere se il contratto di agenzia si fosse protratto e corrispondenti ai vantaggi che il preponente continua a trarre dopo l’estinzione del contratto d’agenzia e risultanti da rapporti commerciali stabiliti o sviluppati da tale agente commerciale nel corso dell’esecuzione del contratto. Le suddette provvigioni devono essere prese in considerazione nella determinazione dell’indennità prevista dall’art. 17 paragrafo 2.

A sostegno di tale interpretazione, la Corte ha richiamato le sue precedenti pronunce in cui ha chiarito che l’art. 17 deve essere interpretato in un senso che contribuisca alla tutela dell’agente commerciale e che tenga pienamente conto dei meriti che l’agente acquisisce nell’espletamento delle operazioni affidategli (sentenza del 7 aprile 2016 C-135/14) e che ogni interpretazione dell’articolo 17 che si  risolva a deterioramento dell’agente deve essere esclusa (sentenza del 19 aprile 2018, C-645/16).

Analizzando la seconda questione, la Corte spiega che “le provvigioni che l’agente commerciale perde” ai sensi dell’ articolo 17, paragrafo 2, lettera a) costituiscono solo uno dei vari elementi da valutare per il calcolo equo dell’indennità. La scelta di un certo tipo di provvigione, come, ad esempio, delle provvigioni una tantum, non può quindi rimettere in discussione il diritto all’indennità previsto da detta disposizione. Se così non fosse, sussisterebbe un rischio di elusione del carattere indisponibile di tale diritto all’indennità stabilito all’articolo 19 di detta direttiva.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, la Corte ha pronunciato i seguenti principii di diritto: “L’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, deve essere interpretato nel senso che: le provvigioni che l’agente commerciale avrebbe percepito in caso di prosecuzione ipotetica del contratto di agenzia, per le operazioni che sarebbero state concluse, dopo l’estinzione di tale contratto di agenzia, con i nuovi clienti che egli ha procurato al preponente prima di tale estinzione, o con i clienti con i quali egli ha sensibilmente sviluppato gli affari prima di detta estinzione, devono essere prese in considerazione nella determinazione dell’indennità prevista all’articolo 17, paragrafo 2, di detta direttiva.”

L’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 86/653 deve essere interpretato nel senso che: il versamento di provvigioni una tantum non esclude dal calcolo dell’indennità, prevista da tale articolo 17, paragrafo 2, le provvigioni che l’agente commerciale perde e che risultano dalle operazioni realizzate dal preponente, dopo l’estinzione del contratto di agenzia commerciale, con i nuovi clienti che l’agente commerciale gli ha procurato prima di tale estinzione, o con i clienti con i quali quest’ultimo ha sensibilmente sviluppato gli affari prima di detta estinzione, quando tali provvigioni corrispondono a remunerazioni forfettarie per ogni nuovo contratto concluso con tali nuovi clienti, o con i clienti esistenti del preponente, con l’intermediazione dell’agente commerciale.”

Margherita Tenneriello

Sentenza della Corte Europea 23 mar 23 C57421

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