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LA CORTE DI CASSAZIONE SI È PRONUNCIATA SULL’AMMISSIBILITÀ DEL CUMULO DELLA DOMANDA DI SEPARAZIONE CONSENSUALE CON LA DOMANDA DI DIVORZIO

Con la Sentenza n. 28727/2023 pubblicata in data 16/10/2023 la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione si è pronunciata sull’ammissibilità di una domanda presentata da due coniugi con un ricorso congiunto davanti al Tribunale di Treviso per chiedere di pronunciare la loro separazione personale e, decorso il periodo di tempo previsto dall’art. 3 della Legge n. 898/1970 e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni richieste per la separazione, nell’ambito del procedimento di cui all’art. 473 bis.51 c.p.c.

La sentenza in esame trae origine dal rinvio pregiudiziale con cui il Tribunale di Treviso ha sottoposto alla Suprema Corte la questione sull’ammissibilità del cumulo delle domande di separazione consensuale e il divorzio su domanda congiunta che, così, ha avuto modo di pronunciarsi su due importanti novità introdotte dalla c.d. Riforma Cartabia di cui al D.lgs. n. 149/2022.

La prima novità è rappresentata dal c.d. rinvio pregiudiziale del giudice di merito, che, ai sensi del nuovo art. 363 bis c.p.c., consente al giudice di merito di sottoporre d’ufficio alla Corte di Cassazione una questione di diritto fondamentale per la decisione, con la conseguenza che il principio di diritto eventualmente pronunciato dalla Corte di legittimità sarà vincolante sia nel procedimento in cui si è verificata la rimessione alla Corte, sia, se questo si estingue, nell’eventuale nuovo processo che le parti potrebbero instaurare sulla medesima questione.

La seconda novità è disposta dal nuovo art. 473 bis.49 c.p.c. che disciplina il cumulo della domanda di separazione con la domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, ma la possibilità di cumulare entrambe le domande in un unico ricorso non è stata prevista anche dal nuovo art. 473 bis.51 c.p.c. che disciplina la presentazione congiunta del ricorso da parte dei coniugi.

Pertanto, la questione di diritto sottoposta alla Corte di Cassazione dal Tribunale di Treviso riguarda la liceità del cumulo della domanda di separazione con la domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio in un ricorso congiunto presentato da due coniugi.

A tal riguardo la Corte di legittimità ha chiarito che la ratio della novità legislativa introdotta con l’art. 473 bis.49 c.p.c. che ammette il cumulo delle domande nei procedimenti instaurati con ricorso di una sola parte, deve individuarsi nel risparmio di “energie processuali” realizzato con il simultaneus processus su entrambe le domande.

Nel sostenere tanto, la Corte ha spiegato che potendo le parti trovare in un’unica sede un accordo complessivo sia sulle condizioni di separazione che sulle condizioni di divorzio, concentrando in un unico ricorso l’esito della negoziazione delle modalità di gestione complessiva di tale crisi, disciplinando una volta per tutte i rapporti economici e patrimoniali tra loro e i rapporti tra ciascuno di essi e i rapporti tra ciascuno di essi e i figli minorenni o maggiorenni non ancora autosufficienti, realizza indubbiamente un «risparmio di energie processuali» che può indurre le stesse a far ricorso al predetto cumulo di domande congiunte.

Da un punto di vista sistematico, osserva la Corte, non si rinvengono ostacoli all’ammissibilità del cumulo delle domande nell’ipotesi di ricorso congiunto, infatti la trattazione della domanda congiunta di scioglimento degli effetti civili del matrimonio sarà condizionata sia dall’omologazione della separazione consensuale con sentenza passata in giudicato, sia dal decorso del termine minimo di separazione previsto dalla Legge n. 898/1970.

A maggior ragione il cumulo delle domande deve ritenersi possibile se si considera che lo stesso Codice di Procedura Civile prevede, agli articoli 10, comma 2 e 104, comma 1, il cumulo oggettivo di domande contro la stessa persona, sicché, anche se nelle domande di divorzio congiunto non esiste un attore e un convenuto, non sembrano esservi ostacoli alla loro proponibilità in cumulo.

La Corte di legittimità ha inoltre precisato che presentando congiuntamente con un unico ricorso le domande di separazione consensuale e di divorzio su domanda congiunta  i) non si verifica alcun atto dispositivo in quanto i coniugi propongono le proprie domande al Tribunale chiedendo l’accoglimento delle relative conclusioni e ii) l’accordo tra i coniugi ha natura negoziale solo per quanto concerne i figli e i rapporti economici, mentre con riferimento allo scioglimento del vincolo coniugale ha natura meramente ricognitiva, con la conseguenza che il cumulo delle domande non incide sul carattere indisponibile dei c.d. patti futuri perché si tratta di un accordo unitario che è sottoposto al vaglio del Tribunale.

Quindi, alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione ha pronunciato il seguente principio di diritto: “In tema di crisi familiare, nell’ambito del procedimento di cui all’art.473 bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.

Margherita Tenneriello

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